Altri contenuti - accesso civico

Premessa

Con parere reso all’adunanza del 9 marzo 2022, il Consiglio di Stato, Sezione I, ha chiarito che le Fabbricerie non sono soggette all’applicazione della normativa anticorruzione, in quanto non rientrano nel novero degli Enti di cui all’art. 2 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013, richiamato dall’art. 1, comma 2 bis della L. 190/2012. Pertanto l’Opera di Santa Croce non ha adottato un Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e Trasparenza né ha nominato un Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Altresì, il Consiglio di Stato ha precisato che le Fabbricerie con bilancio superiore a 500.000 euro che, come l’Opera di Santa Croce, gestiscono beni di proprietà pubblica (in specie, il Complesso monumentale di Santa Croce) sono destinatarie di obblighi attenuati di trasparenza, ovvero tenute alla pubblicazione di documenti, informazioni e dati, limitatamente alle attività di tutela, conservazione, gestione e fruizione di tali beni.

La presente sottosezione è compilata secondo le indicazioni fornite per gli Enti di cui all’art. 2bis, comma 3, del D. Lgs. n. 33/2013, tra i quali rientra l’Opera di Santa Croce, con i contenuti previsti nelle delibere approvate da ANAC in ambito trasparenza, in quanto compatibili con i tratti distintivi che caratterizzano le Fabbricerie.

L’accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che l’Opera di Santa Croce ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale (sezione "Amministrazione trasparente"), nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (art.5, c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013).

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e sostenuta da un interesse qualificato e deve essere soddisfatta dall’Ente entro 30 giorni dalla ricezione, tramite la pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto sul sito internet e la comunicazione del relativo collegamento ipertestuale al richiedente.

La richiesta di accesso civico semplice può essere presentata all’Area Giuridica dell’Opera di Santa Croce, tramite il modulo reperibile al seguente link 

L’accesso civico generalizzato consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che l’Opera di Santa Croce ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale (sezione "Amministrazione trasparente") (art. 5, c. 2 del D. Lgs. n. 33/2013), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, come previsto dall'art. 5 bis del D.lgs. n. 33/2013 e fatti salvi i casi di diniego motivato da eventuale opposizione dei controinteressati.

La richiesta di accesso civico generalizzato è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Ente per la riproduzione su supporti materiali.

La richiesta non deve essere motivata, né sostenuta da un interesse qualificato e deve essere soddisfatta entro 30 giorni dalla ricezione. Nel caso venga ravvisata l’esistenza di controinteressati all’accesso, il termine di 30 giorni è sospeso fino all’eventuale opposizione dei medesimi, che, di norma, dispongono di 10 giorni dalla comunicazione dell’Ente per presentare motivata opposizione.

La richiesta di accesso civico generalizzato, relativa a dati e documenti detenuti dall’Opera di Santa Croce, può essere rivolta all’Area Giuridica dell’Opera di Santa Croce, tramite il modulo reperibile al seguente link 

In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso semplice o generalizzato, oppure in caso di mancata risposta entro il termine sopra indicato, il richiedente può presentare domanda di riesame al Segretario generale dell’Opera di Santa Croce tramite compilazione di apposito modulo reperibile al link a seguire. La richiesta di riesame dovrà essere decisa entro il termine di 20 giorni.

La posizione assunta dall'Opera di Santa Croce rispetto alla richiesta o, in caso di riesame, la decisione del Segretario generale, possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104). 

Informativa privacy accesso civico

Informativa per il trattamento dei dati personali ai fini delle richieste di accesso civico semplice (art. 5 co. 1, d.lgs. 33/2013), generalizzato (art. 5 co. 2, d.lgs. 33/2013) e riesame del diniego di accesso generalizzato (art. 5 co. 7, d.lgs. 33/2013)

Ultimo aggiornamento: 30/01/2025